Consiglio Economico
Riunione
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FINALITÀ
par. 1 - Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) è costituito per una maggiore e più responsabile partecipazione dei laici alla vita della parrocchia al fine di garantire una migliore e corretta gestione comunitaria dei beni e delle attività parrocchiali. È obbligatorio in ogni parrocchia (cf CJC can. 537)
par. 2 - Scopo specifico è coadiuvare il Parroco nella sua responsabilità amministrativa, con un’opera di discernimento svolta attraverso il consiglio e con la disponibilità alla collaborazione. Nel suo operare, il CPAE terrà conto dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè: l’esercizio del culto, l’onesto e dignitoso sostentamento del clero e delle persone in servizio parrocchiale, le attività pastorali (tra cui in pparicolare l’evangelizzazione, l’educazione cristiana, la formazione degli adulti, la cooperazione missionaria e la promozione culturale), le iniziative caritative soprattutto a servizio dei poveri, la comunione e la solidarietà tra le comunità ecclesiali (cf can. 1254 § 2; cf II Sinodo Diocesano pag. 96).
par. 3 – Il CPAE è organismo distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e opera nella sfera di sua competenza in conformità alle direttive diocesane e in riferimento alle scelte pastorali della parrocchia, elaborate dal Parroco con la collaborazione del Consiglio Pastorale. In pparicolare le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la determinazione di quali beni siano necessari alla vita della comunità, la decisione di alienare alcuni beni esigono di coinvolgere per un parere il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
COMPOSIZIONE
par. 4 – Il CPAE è composto da almeno tre membri, proposti dal Parroco dopo una conveniente consultazione, di cui un terzo eletti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. La nomina dei membri spetta all’Ordinario Diocesano.
par. 5 - Possono essere membri del CPAE coloro che, avendo completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o operanti stabilmente in essa. Le persone designate devono distinguersi per competenza amministrativa, onestà di vita e pratica religiosa; non devono essere legati da parentela con il Parroco (cf can. 492), né avere in essere rapporti economici continuativi o di paricolare rilievo con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione. Prestano il loro servizio gratuitamente.
par. 6 - Presidente di diritto del CPAE è il Parroco o l’Amministratore Parrocchiale, essendo il legale rappresentante della parrocchia a norma del can. 532. Pparecipano di diritto al CPAE gli eventuali Vicari Parrocchiali.
par. 7 - Si considera dimissionario il consigliere che, senza alcuna giustificazione, manchi a tre sedute consecutive. L’eventuale sostituzione di un membro sarà fatta su designazione del Parroco (o elezione da ppare del Consiglio Pastorale Parrocchiale, se il dimissionario era stato eletto da tale organismo) con nomina dell’Ordinario Diocesano.
par. 8 - I membri nominati durano in carica quattro anni; potranno essere riconfermati di seguito solo per un altro mandato, salvo eccezioni approvate dall’Ordinario diocesano.
COMPITI
par. 9 - Il CPAE, facendosi garante presso la comunità
parrocchiale della retta amministrazione dei beni, ha
il compito di:
a)
curare la conservazione e manutenzione degli edifici,
attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene
alla parrocchia, usando paricolare premura per il
patrimonio artistico e storico;
b) esaminare e dare il proprio parere su contratti,
progetti, preventivi, piani di finanziamento e di
impiego di capitali e sul personale a servizio di
attività parrocchiali;
c)condividere con il Parroco l’impegno di provvedere
alle esigenze economiche della comunità parrocchiale,
in pparicolare: l’equo sostentamento del clero,
il giusto compenso al personale religioso e laico
comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali,
l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali
del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali d
ell’Ente Parrocchia;
d)curare che la contabilità parrocchiale venga tenuta
correttamente e in ordine; verificare la corretta header
di depositi, conti correnti, ecc. all’Ente Parrocchia e
la piena disponibilità di quanto è di sua pertinenza;
;
e)esaminare e firmare i preventivi e i rendiconti
annuali dell’amministrazione parrocchiale, copia dei
quali deve essere trasmessa all’Ufficio Amministrativo
Diocesano entro il mese di marzo di ogni anno al fine
di poter essere esaminata dal Consiglio Diocesano per
gli Affari Economici (cf can. 1287 § 1);
dare conto degli stessi al Consiglio Pastorale Parrocchiale
e provvedere a darne conoscenza alla comunità parrocchiale
nelle forme più opportune (cf can. 1287 § 2), collaborando
con il Parroco a sensibilizzarla circa i bisogni della
parrocchia e le diverse iniziative di solidarietà;
f)stabilire, in accordo con il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, quale quota percentuale delle entrate
ordinarie del bilancio della parrocchia vada destinata
ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto
per iniziative straordinarie;
g)farsi attento e sensibile alle esigenze degli
organismi interparrocchiali e diocesani a vantaggio
di tutta la Chiesa diocesana e curare l’adempimento
delle collette previste a favore di diversi scopi
stabilite a livello di Chiesa italiana e universale;
h)collaborare alla promozione del sostegno economico
della Chiesa italiana;
i)dare il proprio parere per tutti gli atti di
straordinaria amministrazione; tale parere andrà
allegato alla domanda rivolta all’Ordinario
diocesano;
j)curare l’aggiornamento annuale dello stato
patrimoniale della parrocchia, il deposito dei
relativi atti e documenti presso la Curia diocesana
(can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione
delle copie negli uffici parrocchiali.
par. 10 – Il CPAE ha voto consultivo. Ferma restando la responsabilità amministrativa del Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532, il CPAE esprime obbligatoriamente il proprio parere per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. In ogni caso, dal momento che il CPAE manifesta la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3, il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere e ne userà come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia. In presenza di grave divergenza fra il Parroco e la maggioranza dei membri del Consiglio, la questione sarà sottoposta all’esame dell’Ordinario diocesano, a cui il Consiglio ha diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.
RIUNIONI
par. 11 - Le riunioni, almeno tre ogni anno, sono convocate, presiedute e dirette dal Parroco-presidente. Il CPAE deve essere convocato su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri nominati. La convocazione deve essere fatta, anche verbalmente, di norma almeno otto giorni prima della riunione.
par. 12 - Le sessioni del CPAE sono valide solo con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri. Esse non sono pubbliche e i consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle questioni trattate.
par. 13 - Ogni membro del CPAE ha il dovere di pparecipare alle riunioni, di giustificare le assenze eventuali e di compiere il suo incarico con la diligenza di un buon padre di famiglia (cf can. 1284 § 1).
par. 14 - Il Parroco può invitare alle riunioni esperti, al fine d i ottenere un loro parere, e anche persone incaricate, a titolo professionale o volontario, della gestione economica della parrocchia, per avere indicazioni illustrative della situazione o dare loro istruzioni, oltre che i rappresentanti dei diversi organismi pastorali o ecclesiali che operano in parrocchia.
par. 15 – Uno dei consiglieri funge da Segretario. A lui spetta redigere diligentemente i verbali e curarne la conservazione, con l’annessa documentazione, nell’archivio parrocchiale.
par. 16 - Nella prima riunione il presidente porterà a conoscenza di tutti i membri del Consiglio l’inventario completo dei beni mobili ed immobili e la situazione economico-finanziaria della parrocchia (can. 1283,2°).
par. 17 – Il Parroco e gli eventuali Vicari Parrocchiali non hanno diritto di voto quando il CPAE deve esprimere un parere formale. Il parere risulta espresso se approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti.
par. 18 – Il CPAE non decade con la nomina di un nuovo Parroco o Amministratore parrocchiale, salvo diversa indicazione da ppare dell’Ordinario diocesano.
APPENDICE: UNITA’ PASTORALI
Nel caso che più parrocchie siano unite in unità pastorali, ogni parrocchia deve comunque avere un proprio CPAE essendo ciascuna di esse un soggetto giuridico autonomo anche per l’ordinamento italiano. È opportuno, però, prevedere riunioni comuni dei CPAE con lo scopo di favorire anche sotto il profilo economico una reale comunione tra le parrocchie: sostenendo le iniziative pastorali comuni, studiando un utilizzo intelligente delle strutture a livello di unità pastorale, razionalizzando l’impiego delle risorse e degli ambienti, promuovendo forme comuni di solidarietà verso i bisognosi.
Gorizia, 21 gennaio 2014
+ Carlo Roberto Maria Redaelli
Il Cancelliere Arcivescovile